Art. 55
Personale statutario all'interno del corpo permanente
In vigore dal 13 nov 2019
Personale statutario all'interno del corpo permanente
1. L'Agenzia contribuisce al corpo permanente con membri del proprio personale statutario (categoria 1) da inviare nelle aree operative in qualità di membri delle squadre dotati delle competenze e dei compiti di cui all', compreso quello di gestire le attrezzature proprie dell'Agenzia.
2. All'atto dell'assunzione del personale, l'Agenzia garantisce la selezione dei soli candidati che dimostrino un livello elevato di professionalità, rispettino rigorosi valori etici e dispongano di competenze linguistiche adeguate.
3. Ai sensi dell', paragrafo 2, dopo l'assunzione i membri del personale statutario che saranno impiegati nelle squadre seguono la necessaria formazione di guardia di frontiera o attinente ai rimpatri, anche in materia di diritti fondamentali, in funzione dei profili del personale stabiliti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell', paragrafo 4, e tenendo conto dei titoli e dell'esperienza professionale precedentemente acquisiti nei settori pertinenti.
La formazione di cui al primo comma si svolge nell'ambito di appositi programmi di formazione sviluppati dall'Agenzia e, sulla base di accordi con Stati membri prescelti, attuati in istituti specializzati di istruzione e formazione di tali Stati membri, tra cui le scuole partner dell'Agenzia situate negli Stati membri. Per tutti i singoli membri del personale, in seguito all'assunzione, sono stabiliti percorsi di formazione per garantire che posseggano sempre le qualifiche professionali necessarie per adempiere ai compiti di guardia di frontiera o attinenti ai rimpatri. Tali percorsi sono aggiornati periodicamente. Il costo della formazione è interamente coperto dall'Agenzia.
Il personale statutario che svolge la funzione di personale tecnico addetto alle attrezzature proprie dell'Agenzia non necessita di formazione completa connessa a guardia di frontiera o rimpatri.
4. L'Agenzia assicura che, durante tutto il loro impiego, i membri del proprio personale statutario assolvano alle loro funzioni di membri delle squadre secondo gli standard più elevati e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
5. Sulla base di una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione provvede a:
a)
istituire un adeguato meccanismo di vigilanza per monitorare l'applicazione delle disposizioni sull'uso della forza da parte del personale statutario, comprese le norme in materia di rendicontazione e le misure specifiche, per esempio di carattere disciplinare, relative all'uso della forza durante l'impiego;
b)
stabilire norme in base alle quali il direttore esecutivo possa autorizzare personale statutario a portare e utilizzare armi ai sensi dell' e all'allegato V, anche in relazione alla cooperazione obbligatoria con le autorità nazionali competenti, in particolare dello Stato membro di cittadinanza, dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui si è tenuta la formazione iniziale. Tali norme disciplinano altresì il modo in cui il direttore esecutivo garantisce che le condizioni per il rilascio di tali autorizzazioni continuino a essere soddisfatte dal personale statutario, in particolare per quanto riguarda l'uso delle armi, inclusa la realizzazione di prove di tiro periodiche;
c)
stabilire norme specifiche per agevolare la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature in strutture sicure, nonché il loro trasporto verso le zone operative.
Per quanto concerne le norme di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), la Commissione esprime un parere sulla loro conformità allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, a norma dell', paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito alla proposta del direttore esecutivo concernente tali norme.
6. Il personale dell'Agenzia che non è qualificato per svolgere funzioni di guardia di frontiera o attinenti al rimpatrio sono impiegati nelle operazioni congiunte solo per compiti di coordinamento, monitoraggio dei diritti fondamentali e altri compiti connessi. Esso non fa parte delle squadre.
7. Il personale statutario da impiegare nelle squadre è abilitato a svolgere, ai sensi dell', i seguenti compiti per i quali sono necessari poteri esecutivi, in conformità dei profili di personale e della pertinente formazione:
a)
verifica dell'identità e della cittadinanza delle persone, compresa la consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione;
b)
autorizzazione all'ingresso, se le condizioni stabilite all' del regolamento (UE) 2016/399 sono soddisfatte;
c)
respingimento ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/399;
d)
apposizione di timbri sui documenti di viaggio ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/399;
e)
rilascio o rifiuto di visti alla frontiera ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (40) e inserimento dei corrispondenti dati nel Sistema di Informazione dei visti;
f)
sorveglianza di frontiera, compreso il pattugliamento tra valichi di frontiera, allo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente, ivi compresi l'intercettazione o il fermo;
g)
registrazione nell'Eurodac delle impronte digitali delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, ai sensi del capo III del regolamento(UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (41);
h)
contatti con i paesi terzi ai fini dell'identificazione e dell'acquisizione di documenti di viaggio per i rimpatriandi;
i)
scorta di cittadini di paesi terzi cui si applicano procedure di rimpatrio forzato.
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