Art. 35
Reazione corrispondente ai livelli di impatto
In vigore dal 13 nov 2019
Reazione corrispondente ai livelli di impatto
1. Gli Stati membri si assicurano che il controllo di frontiera svolto alle sezioni di frontiera esterna corrisponda ai livelli di impatto attribuiti, nei modi seguenti:
a)
se a una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto basso, le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne organizzano un controllo alle frontiere regolare sulla base delle analisi dei rischi e provvedono affinché in tale sezione di frontiera restino disponibili personale e risorse sufficienti;
b)
se a una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto medio, le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne provvedono affinché siano adottate, per detta sezione di frontiera, misure di controllo alle frontiere adeguate oltre alle misure di cui alla lettera a) del presente paragrafo. L'adozione di tali misure di controllo alle frontiere è notificata al centro nazionale di coordinamento. Il centro nazionale di coordinamento coordina ogni sostegno dato ai sensi dell', paragrafo 3;
c)
se a una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto alto, lo Stato membro interessato provvede, mediante il centro nazionale di coordinamento, affinché le autorità nazionali che operano presso tale sezione di frontiera ricevano il sostegno necessario e siano adottate misure di controllo alle frontiere rafforzate oltre alle misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo. Detto Stato membro può chiedere sostegno all'Agenzia alle condizioni previste dall' per l'avvio di operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere;
d)
se a una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto critico, l'Agenzia lo notifica alla Commissione. Il direttore esecutivo, in aggiunta alle misure di cui alla lettera c) del presente paragrafo, formula una raccomandazione ai sensi dell', paragrafo 1, tenendo conto del costante sostegno dell'Agenzia. Lo Stato membro interessato risponde alla raccomandazione ai sensi dell', paragrafo 2.
2. Il centro nazionale di coordinamento informa regolarmente l'Agenzia delle misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Se a una sezione di frontiera esterna, adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese terzo con cui esistono accordi, intese o reti regionali di cui agli , è attribuito un livello di impatto medio, alto o critico, il centro nazionale di coordinamento contatta il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro vicino o l'autorità competente del paese terzo vicino e si adopera per coordinare con l'Agenzia le necessarie misure transfrontaliere.
4. L'Agenzia valuta, insieme allo Stato membro interessato, l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell'Unione. Tale valutazione contribuisce alla valutazione delle vulnerabilità effettuata dall'Agenzia a norma dell'.
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