Art. 33

Sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen

In vigore dal 13 nov 2019
Sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen 1.   Le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen sono massimizzate al fine di creare un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando, per quanto possibile, la duplicazione degli sforzi da parte degli Stati membri e garantendo un utilizzo più coordinato degli strumenti finanziari pertinenti dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne. 2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione e l'Agenzia stabiliscono le disposizioni necessarie per scambiarsi in modo regolare, sicuro e tempestivo tutte le informazioni relative ai risultati delle valutazioni delle vulnerabilità e ai risultati delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere. Tali disposizioni di scambio delle informazioni riguardano le relazioni sulle valutazioni delle vulnerabilità e le relazioni sulle visite di valutazione Schengen, le successive raccomandazioni, i piani d'azione e ogni aggiornamento dell'attuazione dei piani d'azione comunicato dagli Stati membri. 3.   Ai fini del meccanismo di valutazione Schengen in relazione alla gestione delle frontiere esterne, la Commissione condivide i risultati delle valutazioni delle vulnerabilità con tutti i membri delle squadre di valutazione Schengen che partecipano alla valutazione dello Stato membro interessato. Tali informazioni sono considerate sensibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 e sono trattate di conseguenza. 4.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 riguardano i risultati delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen nel settore del rimpatrio al fine di garantire che l'Agenzia abbia piena conoscenza delle carenze riscontrate e possa proporre misure appropriate per sostenere lo Stato membro interessato al riguardo.
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Sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen (Art. 33 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo