Art. 31
Funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri
In vigore dal 13 nov 2019
Funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri
1. L'Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri da parte di tutti gli Stati membri tramite i suoi funzionari di collegamento.
L'Agenzia può stabilire che un funzionario di collegamento si occupi di massimo quattro Stati membri geograficamente limitrofi.
2. Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale statutario da impiegare quali funzionari di collegamento. Sulla base dell'analisi dei rischi e in consultazione con gli Stati membri interessati, il direttore esecutivo formula una proposta sulla natura e le condizioni dell'impiego, lo Stato membro o la regione presso i quali può essere impiegato il funzionario di collegamento e gli eventuali compiti non contemplati dal paragrafo 3. La proposta del direttore esecutivo è soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme a tale Stato membro, la sede dell'impiego.
3. I funzionari di collegamento agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il ruolo di favorire la cooperazione e il dialogo tra l'Agenzia e le autorità nazionali responsabili della gestione delle, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, nonché le autorità nazionali responsabili dei rimpatri. In particolare, i funzionari di collegamento:
a)
fungono da interfaccia tra l'Agenzia e le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, nonché le autorità nazionali responsabili dei rimpatri;
b)
favoriscono la raccolta di informazioni richieste dall'Agenzia ai fini del monitoraggio della migrazione illegale e delle analisi dei rischi di cui all';
c)
favoriscono la raccolta di informazioni di cui all' e richieste dall'Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità ed elaborano una relazione a tal fine;
d)
monitorano le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera esterne a cui è stato attribuito un livello di impatto alto o critico ai sensi dell';
e)
contribuiscono a promuovere l'applicazione dell'acquis dell'Unione relativo alla gestione delle frontiere esterne e al rimpatrio, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali;
f)
cooperano con il responsabile dei diritti fondamentali, ove necessario, al fine di promuovere del rispetto dei diritti fondamentali nell'attività dell'Agenzia, ai sensi della lettera e);
g)
ove possibile assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza relativi alla gestione delle frontiere;
h)
facilitano la comunicazione tra lo Stato membro interessato e l'Agenzia, condividono le informazioni rilevanti in possesso dell'Agenzia con lo Stato membro interessato, comprese le informazioni sulle operazioni in corso;
i)
riferiscono regolarmente e direttamente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne; riferiscono inoltre in merito all'esecuzione delle operazioni di rimpatrio verso i pertinenti paesi terzi;
j)
controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo a una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne di cui all';
k)
controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo ai rimpatri e favoriscono la raccolta di informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere le attività di cui all'.
4. Qualora le informazioni riferite dal funzionario di collegamento ai sensi del paragrafo 3, lettera i), sollevino preoccupazioni riguardo a uno o più dei suddetti aspetti d'interesse per lo Stato membro in questione, quest'ultimo è informato senza indugio dal direttore esecutivo.
5. Ai fini del paragrafo 3, il funzionario di collegamento, ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione in materia di sicurezza e protezione dei dati:
a)
riceve informazioni dal centro nazionale di coordinamento interessato e dal pertinente quadro situazionale nazionale stabilito ai sensi dell';
b)
tiene contatti regolari con le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, nonché le autorità nazionali responsabili dei rimpatri, informando al contempo il punto di contatto nazionale interessato.
6. La relazione del funzionario di collegamento di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera c), fa parte della valutazione delle vulnerabilità di cui all'. La relazione è trasmessa allo Stato membro interessato.
7. Nell'assolvere ai loro compiti, i funzionari di collegamento ricevono istruzioni soltanto dall'Agenzia.
Storico versioni
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