Art. 21
Centri nazionali di coordinamento
In vigore dal 13 nov 2019
Centri nazionali di coordinamento
1. Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Ogni Stato membro comunica l'istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia.
2. Fatto salvo l' e nell'ambito della struttura di Eurosur, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.
3. I centri nazionali di coordinamento:
a)
provvedono allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;
b)
provvedono allo scambio tempestivo di informazioni con le autorità responsabili delle attività di ricerca e soccorso, delle attività di contrasto, dell'asilo e dell'immigrazione, e gestisce la diffusione delle informazioni pertinenti a livello nazionale;
c)
contribuiscono alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;
d)
istituiscono e aggiornano il quadro situazionale nazionale ai sensi dell';
e)
sostengono il coordinamento, la pianificazione e l'attuazione del controllo nazionale di frontiera;
f)
coordinano i sistemi nazionali di controllo di frontiera, ai sensi del diritto nazionale;
g)
contribuiscono a misurare a scadenze regolari gli effetti del controllo nazionale di frontiera ai fini del presente regolamento;
h)
coordinano le misure operative con altri Stati membri e paesi terzi, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli altri Stati membri;
i)
scambiano le informazioni pertinenti con i funzionari di collegamento del proprio Stato membro incaricati dell'immigrazione, ove designati, attraverso adeguate strutture istituite a livello nazionale, al fine di contribuire al quadro situazionale europeo e sostenere le operazioni di controllo di frontiera;
j)
contribuiscono, sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti, alla garanzia di sicurezza delle informazioni dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi dell'Agenzia.
4. Gli Stati membri possono incaricare autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di adottare decisioni operative, di assicurare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nelle rispettive aree di competenza, nonché i compiti e le competenze elencate all', paragrafo 3, lettere c), e) e f).
5. La decisione di uno Stato membro di ripartire i compiti ai sensi del paragrafo 4 non compromette la capacità del centro nazionale di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.
6. In casi prestabiliti, determinati a livello nazionale, un centro nazionale di coordinamento può autorizzare un'autorità di cui al paragrafo 4 a comunicare e scambiare informazioni con le autorità regionali o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o le autorità competenti di un paese terzo, a condizione che tale autorità autorizzata informi regolarmente il suo centro nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni.
7. Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-21