Art. 19

Ambito di applicazione di Eurosur

In vigore dal 13 nov 2019
Ambito di applicazione di Eurosur 1.   Eurosur è utilizzato per le verifiche di frontiera ai valichi di frontiera autorizzati e per la sorveglianza delle frontiere esterne terrestri, marittime e aeree, inclusi il monitoraggio, l'individuazione, l'identificazione, la localizzazione, la prevenzione e l'intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti. 2.   Eurosur non può essere utilizzato per eventuali misure giuridiche o amministrative adottate una volta che le autorità competenti di uno Stato membro abbiano intercettato attività criminali transfrontaliere o attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.
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