Art. 17
Garanzia di sicurezza delle informazioni
In vigore dal 13 nov 2019
Garanzia di sicurezza delle informazioni
Gli Stati membri garantiscono tramite il rispettivo centro di coordinamento nazionale e sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti che le proprie autorità, agenzie e altri organi nazionali, nel momento in cui utilizzano la rete di comunicazione di cui all' e i sistemi di scambio di informazioni dell'Agenzia:
a)
abbiano un accesso adeguato e continuo ai pertinenti sistemi e reti dell'Agenzia o ai sistemi e reti connessi a essi;
b)
rispettino le pertinenti norme tecniche di cui all';
c)
applichino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia per il trattamento delle informazioni classificate;
d)
scambino, trattino e conservino le informazioni sensibili non classificate e le informazioni classificate ai sensi dell'.
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