Art. 17 · Garanzia di sicurezza delle informazioni

Art. 17

Garanzia di sicurezza delle informazioni

In vigore dal 13 nov 2019
Garanzia di sicurezza delle informazioni Gli Stati membri garantiscono tramite il rispettivo centro di coordinamento nazionale e sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti che le proprie autorità, agenzie e altri organi nazionali, nel momento in cui utilizzano la rete di comunicazione di cui all' e i sistemi di scambio di informazioni dell'Agenzia: a) abbiano un accesso adeguato e continuo ai pertinenti sistemi e reti dell'Agenzia o ai sistemi e reti connessi a essi; b) rispettino le pertinenti norme tecniche di cui all'; c) applichino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia per il trattamento delle informazioni classificate; d) scambino, trattino e conservino le informazioni sensibili non classificate e le informazioni classificate ai sensi dell'.
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