Art. 16

Norme tecniche per lo scambio di informazioni

In vigore dal 13 nov 2019
Norme tecniche per lo scambio di informazioni L'Agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, sviluppa norme tecniche per: a) interconnettere la rete di comunicazione di cui all' con le reti nazionali usate per stabilire i quadri situazionali nazionali di cui all' e gli altri sistemi informativi pertinenti al fine del presente regolamento; b) sviluppare e istituire interfacce tra i pertinenti sistemi e applicazioni software per lo scambio di informazioni dell'Agenzia e degli Stati membri al fine del presente regolamento; c) trasmettere i quadri situazionali e, ove opportuno, i quadri situazionali specifici di cui all' e garantire la comunicazione tra i pertinenti centri e unità delle autorità nazionali competenti e con le squadre inviate dall'Agenzia attraverso vari mezzi di comunicazione, quali le comunicazioni satellitari e reti radio; d) riferire la posizione dei mezzi propri utilizzando al meglio lo sviluppo tecnologico del sistema di radionavigazione via satellite istituito nell'ambito del programma Galileo ai sensi del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).
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Norme tecniche per lo scambio di informazioni (Art. 16 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo