Art. 27

Quadri situazionali specifici

In vigore dal 13 nov 2019
Quadri situazionali specifici 1.   L'Agenzia e gli Stati membri possono istituire e aggiornare quadri situazionali specifici per sostenere attività operative specifiche alle frontiere esterne o per condividere informazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui all', paragrafo 1, o con paesi terzi come previsto all'. 2.   I quadri situazionali specifici constano di un sottoinsieme di informazioni dei quadri situazionali nazionali e del quadro situazionale europeo. 3.   Le norme dettagliate per istituire e condividere i quadri situazionali specifici sono fissate in un piano operativo per le attività operative interessate e negli accordi bilaterali o multilaterali quando il quadro situazionale specifico è istituito nell'ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale con paesi terzi. Qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente paragrafo è effettuato conformemente al principio del consenso dell'originatore.
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