Art. 26
Quadro situazionale europeo
In vigore dal 13 nov 2019
Quadro situazionale europeo
1. L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di coordinamento e alla Commissione informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulle frontiere esterne, sulla zona pre-frontaliera e sui movimenti secondari non autorizzati.
2. Il quadro situazionale europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:
a)
centri nazionali di coordinamento e quadri situazionali nazionali, informazioni e relazioni ricevute dai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nella misura prevista dal presente articolo;
b)
l'Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi funzionari di collegamento ai sensi degli
c)
delegazioni dell'Unione e missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettera j);
d)
altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti di cui all', paragrafo 1;
e)
autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all' e agli accordi di lavoro di cui all', paragrafo 4;
f)
altre fonti.
3. Il livello «eventi» del quadro situazionale europeo contiene informazioni su:
a)
episodi e altri eventi contenuti nel livello «eventi» dei quadri situazionali nazionali;
b)
episodi e altri eventi contenuti nei quadri situazionali specifici di cui all';
c)
episodi nell'area operativa di un'operazione congiunta, o di un intervento rapido coordinato dall'Agenzia, o in un punto di crisi.
4. Il livello «operazioni» del quadro situazionale europeo contiene informazioni sulle operazioni congiunte e gli interventi rapidi coordinati dall'Agenzia e sui punti di crisi, e comprende il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata, informazioni sugli Stati membri e su altri soggetti coinvolti, relazioni sulla situazione quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media.
5. Le informazioni sui mezzi propri del livello «operazioni» del quadro situazionale europeo possono essere classificate, ove opportuno, RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
6. Nell'ambito situazionale europeo l'Agenzia tiene conto dei livelli di impatto che erano stati attribuiti a episodi specifici nei quadri situazionali nazionali dai centri nazionali di coordinamento. Per ogni episodio nella zona pre-frontaliera l'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo e ne informa i centri nazionali di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-26