Art. 26

Quadro situazionale europeo

In vigore dal 13 nov 2019
Quadro situazionale europeo 1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di coordinamento e alla Commissione informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulle frontiere esterne, sulla zona pre-frontaliera e sui movimenti secondari non autorizzati. 2.   Il quadro situazionale europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti: a) centri nazionali di coordinamento e quadri situazionali nazionali, informazioni e relazioni ricevute dai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nella misura prevista dal presente articolo; b) l'Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi funzionari di collegamento ai sensi degli c) delegazioni dell'Unione e missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettera j); d) altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti di cui all', paragrafo 1; e) autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all' e agli accordi di lavoro di cui all', paragrafo 4; f) altre fonti. 3.   Il livello «eventi» del quadro situazionale europeo contiene informazioni su: a) episodi e altri eventi contenuti nel livello «eventi» dei quadri situazionali nazionali; b) episodi e altri eventi contenuti nei quadri situazionali specifici di cui all'; c) episodi nell'area operativa di un'operazione congiunta, o di un intervento rapido coordinato dall'Agenzia, o in un punto di crisi. 4.   Il livello «operazioni» del quadro situazionale europeo contiene informazioni sulle operazioni congiunte e gli interventi rapidi coordinati dall'Agenzia e sui punti di crisi, e comprende il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata, informazioni sugli Stati membri e su altri soggetti coinvolti, relazioni sulla situazione quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media. 5.   Le informazioni sui mezzi propri del livello «operazioni» del quadro situazionale europeo possono essere classificate, ove opportuno, RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 6.   Nell'ambito situazionale europeo l'Agenzia tiene conto dei livelli di impatto che erano stati attribuiti a episodi specifici nei quadri situazionali nazionali dai centri nazionali di coordinamento. Per ogni episodio nella zona pre-frontaliera l'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo e ne informa i centri nazionali di coordinamento.
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