Art. 28

Servizi Eurosur per la fusione dei dati

In vigore dal 13 nov 2019
Servizi Eurosur per la fusione dei dati 1.   L'Agenzia coordina i servizi Eurosur per la fusione dei dati, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento, alla Commissione e a sé medesima informazioni sulle frontiere esterne e sulla zona pre-frontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente. 2.   Su domanda di un centro nazionale di coordinamento, l'Agenzia gli fornisce informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro a cui appartiene tale centro e sulla zona pre-frontaliera, che possono essere ottenute tramite: a) monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni o altri mezzi utilizzati per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera; b) localizzazione in alto mare di imbarcazioni o altro mezzo e di aeromobili utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, anche nel caso di persone in pericolo in mare, allo scopo di trasmettere tali informazioni alle pertinenti autorità competenti ai fini delle operazioni di ricerca e soccorso; c) monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, anche nel caso di persone in pericolo in mare, allo scopo di trasmettere tali informazioni alle pertinenti autorità competenti ai fini delle operazioni di ricerca e soccorso; d) monitoraggio di aree designate alle frontiere aeree al fine di individuare, identificare e localizzare aeromobili e altre forme di equipaggiamento utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera; e) valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alle frontiere esterne terrestri e aeree, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento; f) monitoraggio selettivo di zone pre-frontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione illegale o della criminalità transfrontaliera; g) monitoraggio dei flussi migratori verso l'Unione e al suo interno in termini di tendenze, volumi e rotte; h) monitoraggio dei media, intelligence da fonte aperta e analisi di attività su Internet, in linea con la direttiva (UE) 2016/680 o il regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi, al fine di prevenire l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera; i) analisi delle informazioni ottenute da sistemi d'informazione su larga scala per individuare cambiamenti nelle rotte e nei metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione illegale e della criminalità transfrontaliera. 3.   L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica al centro nazionale di coordinamento, a tempo debito, i motivi di tale diniego. 4.   L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 per raccogliere informazioni sulla zona pre-frontaliera utili per il quadro situazionale europeo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1896:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo