Art. 28
Servizi Eurosur per la fusione dei dati
In vigore dal 13 nov 2019
Servizi Eurosur per la fusione dei dati
1. L'Agenzia coordina i servizi Eurosur per la fusione dei dati, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento, alla Commissione e a sé medesima informazioni sulle frontiere esterne e sulla zona pre-frontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente.
2. Su domanda di un centro nazionale di coordinamento, l'Agenzia gli fornisce informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro a cui appartiene tale centro e sulla zona pre-frontaliera, che possono essere ottenute tramite:
a)
monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni o altri mezzi utilizzati per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera;
b)
localizzazione in alto mare di imbarcazioni o altro mezzo e di aeromobili utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, anche nel caso di persone in pericolo in mare, allo scopo di trasmettere tali informazioni alle pertinenti autorità competenti ai fini delle operazioni di ricerca e soccorso;
c)
monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, anche nel caso di persone in pericolo in mare, allo scopo di trasmettere tali informazioni alle pertinenti autorità competenti ai fini delle operazioni di ricerca e soccorso;
d)
monitoraggio di aree designate alle frontiere aeree al fine di individuare, identificare e localizzare aeromobili e altre forme di equipaggiamento utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera;
e)
valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alle frontiere esterne terrestri e aeree, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento;
f)
monitoraggio selettivo di zone pre-frontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione illegale o della criminalità transfrontaliera;
g)
monitoraggio dei flussi migratori verso l'Unione e al suo interno in termini di tendenze, volumi e rotte;
h)
monitoraggio dei media, intelligence da fonte aperta e analisi di attività su Internet, in linea con la direttiva (UE) 2016/680 o il regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi, al fine di prevenire l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera;
i)
analisi delle informazioni ottenute da sistemi d'informazione su larga scala per individuare cambiamenti nelle rotte e nei metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione illegale e della criminalità transfrontaliera.
3. L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica al centro nazionale di coordinamento, a tempo debito, i motivi di tale diniego.
4. L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 per raccogliere informazioni sulla zona pre-frontaliera utili per il quadro situazionale europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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