Art. 28 · Servizi Eurosur per la fusione dei dati

Art. 28

Servizi Eurosur per la fusione dei dati

In vigore dal 13 nov 2019
Servizi Eurosur per la fusione dei dati 1.   L'Agenzia coordina i servizi Eurosur per la fusione dei dati, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento, alla Commissione e a sé medesima informazioni sulle frontiere esterne e sulla zona pre-frontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente. 2.   Su domanda di un centro nazionale di coordinamento, l'Agenzia gli fornisce informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro a cui appartiene tale centro e sulla zona pre-frontaliera, che possono essere ottenute tramite: a) monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni o altri mezzi utilizzati per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera; b) localizzazione in alto mare di imbarcazioni o altro mezzo e di aeromobili utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, anche nel caso di persone in pericolo in mare, allo scopo di trasmettere tali informazioni alle pertinenti autorità competenti ai fini delle operazioni di ricerca e soccorso; c) monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, anche nel caso di persone in pericolo in mare, allo scopo di trasmettere tali informazioni alle pertinenti autorità competenti ai fini delle operazioni di ricerca e soccorso; d) monitoraggio di aree designate alle frontiere aeree al fine di individuare, identificare e localizzare aeromobili e altre forme di equipaggiamento utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera; e) valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alle frontiere esterne terrestri e aeree, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento; f) monitoraggio selettivo di zone pre-frontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione illegale o della criminalità transfrontaliera; g) monitoraggio dei flussi migratori verso l'Unione e al suo interno in termini di tendenze, volumi e rotte; h) monitoraggio dei media, intelligence da fonte aperta e analisi di attività su Internet, in linea con la direttiva (UE) 2016/680 o il regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi, al fine di prevenire l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera; i) analisi delle informazioni ottenute da sistemi d'informazione su larga scala per individuare cambiamenti nelle rotte e nei metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione illegale e della criminalità transfrontaliera. 3.   L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica al centro nazionale di coordinamento, a tempo debito, i motivi di tale diniego. 4.   L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 per raccogliere informazioni sulla zona pre-frontaliera utili per il quadro situazionale europeo.
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