Art. 24
Quadri situazionali
In vigore dal 13 nov 2019
Quadri situazionali
1. I quadri situazionali nazionali, il quadro situazionale europeo e i quadri situazionali specifici risultano dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni.
I quadri situazionali di cui al primo comma comprendono i seguenti livelli di informazione:
a)
un livello «eventi», contenente gli eventi e gli episodi riguardanti attraversamenti di frontiera non autorizzati e la criminalità transfrontaliera e, ove disponibili, informazioni sui movimenti secondari non autorizzati, al fine di comprendere le tendenze migratorie, i volumi e le rotte di tali movimenti;
b)
un livello «operazioni», contenente informazioni sulle operazioni, tra cui il piano di impiego, l'area delle operazioni e la posizione, l'ora, lo stato e il tipo di mezzi che partecipano secondo quanto previsto nel piano operativo;
c)
un livello «analisi», contenente informazioni analizzate che sono rilevanti ai fini del presente regolamento e, in particolare, sono rilevanti per l'attribuzione dei livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna, quali immagini e geodati, principali evoluzioni e indicatori, relazioni analitiche e altre informazioni di supporto pertinenti.
2. I quadri situazionali di cui al paragrafo 1 consentono di identificare e localizzare eventi, operazioni e analisi corrispondenti riguardanti situazioni in cui sono a rischio vite umane.
3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che fissa i dettagli dei livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l'istituzione dei quadri situazionali specifici. L'atto di esecuzione indica il tipo di informazioni da fornire, i soggetti responsabili della raccolta, del trattamento, dell'archiviazione e della trasmissione di informazioni specifiche, i termini massimi per presentare relazioni, le norme per la sicurezza e la protezione dei dati e i relativi meccanismi di controllo della qualità. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-24