Art. 23
Monitoraggio di Eurosur
In vigore dal 13 nov 2019
Monitoraggio di Eurosur
1. L'Agenzia e gli Stati membri garantiscono che siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di Eurosur in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia adeguate conoscenza situazionale e capacità di reazione alle frontiere esterne.
2. L'Agenzia monitora continuamente la qualità dei servizi offerti dalla rete di comunicazione di cui all' e la qualità dei dati condivisi nell'ambito situazionale europeo.
3. L'Agenzia trasmette le informazioni raccolte quale parte del monitoraggio di cui al paragrafo 2 ai centri nazionali di coordinamento e alle pertinenti strutture di comando e controllo utilizzate per le operazioni dell'Agenzia nell'ambito dei servizi Eurosur per la fusione dei dati. Tali informazioni sono classificate al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Storico versioni
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