Art. 73
Cooperazione fra l'Agenzia e i paesi terzi
In vigore dal 13 nov 2019
Cooperazione fra l'Agenzia e i paesi terzi
1. L'Agenzia può, nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento. L'Agenzia rispetta il diritto dell'Unione, comprese le norme e gli standard che fanno parte dell'acquis dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi ha luogo sul territorio di tali paesi terzi.
2. Nel cooperare con le autorità di paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia agisce nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, anche con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali, al principio di non respingimento, al divieto di trattenimento arbitrario e al divieto di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, con il supporto delle delegazioni dell'Unione, se del caso, delle missioni e operazioni PSDC, e di concerto con esse, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, lettera j).
3. In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato, ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un accordo sullo status elaborato sulla base del modello di accordo sullo status di cui all', paragrafo 1. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Esso stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, disposizioni in materia di responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre, le misure relative all'istituzione di un ufficio antenna e le misure concrete relative al rispetto dei diritti fondamentali. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni e prevede un meccanismo di denuncia. Il Garante europeo della protezione dei dati è consultato in merito alle disposizioni dell'accordo sullo status relative ai trasferimenti di dati qualora esse differiscano sostanzialmente dal modello di accordo sullo status.
4. Ove disponibili, l'Agenzia agisce inoltre nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con le autorità dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al diritto e alle politiche dell'Unione, ai sensi dell', paragrafo 4.
Gli accordi operativi di cui al primo comma del presente paragrafo precisano la portata, la natura e la finalità della cooperazione, sono connessi alla gestione della cooperazione operativa. Tali accordi operativi possono includere disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni sensibili non classificate e la cooperazione nell'ambito di Eurosur ai sensi dell', paragrafo 3.
L'Agenzia provvede affinché i paesi terzi a cui sono trasferite tali informazioni le trattino esclusivamente ai fini per i quali sono stati trasferite. Gli accordi operativi sullo scambio di informazioni classificate sono conclusi a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento. L'Agenzia chiede l'autorizzazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati, nella misura in cui tali accordi di lavoro prevedano il trasferimento dei dati personali e ove previsto dal regolamento (UE) 2018/1725.
5. L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica esterna dell'Unione in materia di rimpatrio e di riammissione nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna e per quanto riguarda i settori contemplati dal presente regolamento.
6. L'Agenzia può ricevere un finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti che sostengono i paesi terzi e delle attività a essi connesse. L'Agenzia può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento e conformemente alle regole finanziarie a essa applicabili. Tali progetti sono inclusi nel documento unico di programmazione di cui all'.
7. L'Agenzia informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle attività espletate ai sensi del presente articolo e, in particolare, alle attività connesse all'assistenza tecnica e operativa nel settore della gestione delle frontiere e dei rimpatri nei paesi terzi e all'impiego di funzionari di collegamento, e fornisce loro informazioni dettagliate sul rispetto dei diritti fondamentali. L'Agenzia rende pubblici gli accordi, gli accordi di lavoro, i progetti pilota e i progetti di assistenza tecnica con i paesi terzi a norma dell', paragrafo 2.
8. L'Agenzia include nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi.
Storico versioni
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