Art. 114
Trasparenza e comunicazione
In vigore dal 13 nov 2019
Trasparenza e comunicazione
1. Quando tratta le domande di accesso ai documenti in suo possesso, l'Agenzia è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. L'Agenzia comunica di propria iniziativa informazioni sulle materie rientranti nell'ambito dei suoi compiti. Essa rende pubbliche le informazioni pertinenti, compresi la relazione annuale di attività, il programma di lavoro annuale, il codice di condotta, le analisi strategiche dei rischi, informazioni esaustive sulle operazioni congiunte precedenti e in corso, interventi rapidi alle frontiere, progetti pilota, progetti di assistenza tecnica con paesi terzi, impiego di squadre di sostegno alla gestione della migrazione, operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio, anche in paesi terzi, e accordi di lavoro, e garantisce in particolare, fatto salvo l', che i cittadini e qualsiasi soggetto interessato dispongano rapidamente di informazioni obiettive, dettagliate, complete, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. Nel fare ciò essa non rivela informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni.
3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ha inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.
5. Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.
Storico versioni
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