Art. 113
Regime linguistico
In vigore dal 13 nov 2019
Regime linguistico
1. All'Agenzia si applica il regolamento n. 1 (46).
2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 TFUE, sia la relazione annuale di attività, sia il programma di lavoro, sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.
Storico versioni
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