Art. 113

Regime linguistico

In vigore dal 13 nov 2019
Regime linguistico 1.   All'Agenzia si applica il regolamento n. 1 (46). 2.   Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 TFUE, sia la relazione annuale di attività, sia il programma di lavoro, sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.
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