Art. 111

Meccanismo di denuncia

In vigore dal 13 nov 2019
Meccanismo di denuncia 1.   L'Agenzia, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire e sviluppare ulteriormente un meccanismo di denuncia indipendente ed efficace ai sensi del presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. 2.   Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni o dall'inazione da parte del personale che partecipa a un'operazione congiunta, a un progetto pilota, a un intervento rapido alle frontiere, all'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a un'operazione di rimpatrio, a un intervento di rimpatrio o a un'azione operativa dell'Agenzia in un paese terzo, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni o dell'inazione, o la parte che rappresenta tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia. 3.   Sono ricevibili solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali. 4.   Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto a una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità delle denunce, registra le denunce ricevibili, inoltra tutte le denunce registrate al direttore esecutivo e le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di appartenenza, compresi l'autorità o l'organo competenti in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro per un'ulteriore azione in linea con il rispettivo mandato. Inoltre, il responsabile dei diritti fondamentali registra e assicura il seguito dato alla denuncia dall'Agenzia o da detto Stato membro. 5.   In conformità del diritto a una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che la denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se la denuncia è trasmessa alle autorità o agli organi nazionali, il denunciante ne riceve le informazioni di contatto. Se la denuncia è dichiarata irricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve, ove possibile, informazioni sulle soluzioni alternative per affrontare il suo problema. L'Agenzia prevede una procedura adeguata nei casi in cui una denuncia sia dichiarata irricevibile o infondata. Ogni decisione è redatta per iscritto ed è motivata. Se il caso è stato dichiarato irricevibile o infondato, il responsabile dei diritti fondamentali lo riesamina qualora il denunciante presenti nuove prove. 6.   In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il responsabile dei diritti fondamentali raccomanda al direttore esecutivo un seguito appropriato, comprese misure disciplinari, e, se del caso, l'avvio di procedimenti di giustizia civile o penale, ai sensi del presente regolamento e del diritto nazionale. Il direttore esecutivo garantisce un seguito adeguato e riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, e successivamente, se necessario, a intervalli regolari, in merito all'attuazione di misure disciplinari, ai risultati e al seguito dato dall'Agenzia alla denuncia. Se una denuncia è connessa a questioni relative alla protezione dei dati, il direttore esecutivo consulta il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia prima di adottare una decisione in merito alla denuncia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d'intesa, precisando la ripartizione dei loro compiti e la cooperazione in relazione alle denunce ricevute. 7.   In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro delle squadre di uno Stato membro ospitante o di un altro Stato membro partecipante, compresi un membro distaccato della squadra o un esperto nazionale distaccato, lo Stato membro di appartenenza assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari, l'avvio di procedimenti di giustizia civile o penale e altre misure ai sensi del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali entro un determinato periodo di tempo i risultati e il seguito dato alla denuncia e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. L'Agenzia dà seguito alla questione se non riceve alcuna informazione in proposito dallo Stato membro interessato. Se entro il periodo di tempo determinato lo Stato membro interessato non riferisce o fornisce una risposta incompleta, il responsabile dei diritti fondamentali ne informa il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione. 8.   Qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di un membro delle squadre, l'Agenzia chiede allo Stato membro di rimuovere immediatamente tale persona dall'attività dell'Agenzia o dal corpo permanente. 9.   Ai sensi dell', paragrafo 4, il responsabile dei diritti fondamentali include nella sua relazione annuale informazioni sul meccanismo di denuncia, tra cui riferimenti specifici ai risultati e al seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. 10.   Il responsabile dei diritti fondamentali, ai sensi dei paragrafi da 1 a 9 e previa consultazione del forum consultivo, elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali elabora altresì qualsiasi altra regola specifica, se del caso. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo e tali altre regole specifiche al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione. L'Agenzia provvede a che le informazioni inerenti alla possibilità di presentare denuncia e alla relativa procedura siano prontamente disponibili, anche per le persone vulnerabili. Il modulo di denuncia standardizzato è reso disponibile sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia, nelle lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o che ragionevolmente si suppone comprendano. Il modulo di denuncia standardizzato è facilmente accessibile anche da dispositivi mobili. L'Agenzia provvede affinché i denuncianti dispongano di ulteriori orientamenti e assistenza per la procedura di reclamo. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono state presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato. 11.   I dati personali contenuti in una denuncia sono gestiti e trattati dall'Agenzia, incluso il responsabile dei diritti fondamentali, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, e dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Ogniqualvolta un denunciante presenta una denuncia, si considera che esso acconsenta al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, le denunce sono trattate in maniera riservata dal responsabile dei diritti fondamentali ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione, a meno che il denunciante non rinunci esplicitamente al diritto alla riservatezza. Se rinuncia al diritto alla riservatezza, si considera che il denunciante accetti che il responsabile dei diritti fondamentali o l'Agenzia ne divulghi l'identità alle autorità o agli organi competenti in relazione alla questione oggetto della denuncia, se necessario.
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