Art. 112
Cooperazione interparlamentare
In vigore dal 13 nov 2019
Cooperazione interparlamentare
1. Per far fronte alla natura specifica della guardia di frontiera e costiera europea, composta dalle autorità nazionali e dall'Agenzia, e per garantire che le funzioni di controllo da parte del Parlamento europeo sull'Agenzia e dei parlamenti nazionali sulle rispettive autorità nazionali competenti siano esercitate efficacemente, come disposto rispettivamente dai trattati e dalla normativa nazionale, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possono cooperare nell'ambito dell' del protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
2. Su invito del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali riuniti nel contesto del paragrafo 1, il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di amministrazione partecipano a tali riunioni.
3. L'Agenzia trasmette la sua relazione annuale di attività ai parlamenti nazionali.
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