Art. 110

Osservatori dei diritti fondamentali

In vigore dal 13 nov 2019
Osservatori dei diritti fondamentali 1.   Gli osservatori dei diritti fondamentali, impiegati come personale statutario, valutano costantemente la conformità delle attività operative ai diritti fondamentali, forniscono consulenza e assistenza al riguardo e contribuiscono alla promozione dei diritti fondamentali nell'ambito della gestione europea integrata delle frontiere. 2.   Gli osservatori dei diritti fondamentali svolgono i seguenti compiti: a) monitorare il rispetto dei diritti fondamentali e fornire consulenza e assistenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione delle attività operative dell'Agenzia che sono stati incaricati di controllare dal responsabile dei diritti fondamentali; b) fungere da osservatori per i rimpatri forzati; c) contribuire alle attività di formazione dell'Agenzia in materia di diritti fondamentali ai sensi dell', anche impartendo formazioni sui diritti fondamentali. Ai fini del primo comma, lettera a), gli osservatori dei diritti fondamentali, in particolare: a) seguono la preparazione dei piani operativi e riferiscono al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui all', paragrafo 2, lettera e); b) effettuano visite, anche a lungo termine, in cui si svolgono attività operative; c) collaborano e mantengono i contatti con l'agente di coordinamento di cui all' e gli forniscono consulenza e assistenza; d) informano l'agente di coordinamento e riferiscono al responsabile dei diritti fondamentali in merito a qualsiasi preoccupazione relativa a possibili violazioni dei diritti fondamentali nell'ambito delle attività operative dell'Agenzia; e e) contribuiscono alla valutazione delle attività di cui all'. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, il responsabile dei diritti fondamentali assegna almeno un osservatore dei diritti fondamentali per ciascuna operazione. Il responsabile dei diritti fondamentali può decidere inoltre di assegnare un osservatore per monitorare qualsiasi altra attività operativa che dovesse ritenere pertinente. Gli osservatori dei diritti fondamentali hanno accesso a tutti i settori in cui si svolge l'attività operativa dell'Agenzia e a tutti i suoi documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di tale attività. 4.   Gli osservatori dei diritti fondamentali possono essere nominati dal responsabile dei diritti fondamentali in qualità di osservatori per il rimpatrio forzato della riserva di cui all'. Quando gli osservatori dei diritti fondamentali fungono da osservatori per i rimpatri forzati, si applicano loro mutatis mutandis l', paragrafo 5, e l'. 5.   Gli osservatori dei diritti fondamentali sono nominati dal responsabile dei diritti fondamentali che è il loro superiore gerarchico. Gli osservatori dei diritti fondamentali esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Quando sono presenti in un'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come osservatori dei diritti fondamentali. 6.   Entro il 5 dicembre 2020, l'Agenzia provvede ad assumere almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo valuta annualmente se vi è la necessità di aumentare il loro numero in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali. In seguito a tale valutazione, il direttore esecutivo, se necessario, propone al consiglio di amministrazione di aumentare il numero di osservatori dei diritti fondamentali per l'anno successivo in funzione delle esigenze operative. 7.   Dopo la loro assunzione, gli osservatori dei diritti fondamentali seguono una formazione intensiva in materia di diritti fondamentali che tiene conto delle qualifiche e dell'esperienza professionale precedentemente acquisite nei settori pertinenti. L'Agenzia assicura che, per l'intera durata del loro impiego, gli osservatori dei diritti fondamentali assolvano alle loro funzioni conformemente agli standard più elevati. Per tutti gli osservatori dei diritti fondamentali sono stabiliti percorsi di formazione adeguati per garantire che siano continuamente in possesso dello sviluppo professionali necessario per consentire loro di adempiere al ruolo di osservatori dei diritti fondamentali.
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Osservatori dei diritti fondamentali (Art. 110 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo