Art. 47

Valutazione delle attività

In vigore dal 13 nov 2019
Valutazione delle attività Il direttore esecutivo valuta i risultati di tutte le attività operative dell'Agenzia. Il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali attività, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle attività future, inserisce tale analisi nella relazione annuale di attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo garantisce che l'Agenzia tenga conto di tali risultati nell'ambito delle attività operative future.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1896:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione delle attività (Art. 47 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo