Art. 45

Costi

In vigore dal 13 nov 2019
Costi 1.   L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere i membri del loro personale a disposizione ai fini dell'impiego a breve durata come membri delle squadre del corpo permanente negli Stati membri e nei paesi terzi ai sensi dell' oppure negli Stati membri attraverso la riserva di reazione rapida ai sensi dell': a) le spese di viaggio dallo Stato membro di appartenenza allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di appartenenza e all'interno dello Stato membro ospitante ai fini della missione o del reimpiego all'interno di tale Stato membro ospitante o di un altro Stato membro ospitante e ai fini della missione o del reimpiego all'interno di un paese terzo o in un altro paese terzo; b) i costi di vaccinazione; c) i costi relativi ad assicurazioni specifiche; d) i costi di assistenza sanitaria, inclusa quella psicologica; e) la diaria, spese di alloggio comprese. 2.   Sulla base di una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il rimborso dei costi sostenuti dal personale impiegato a breve termine ai sensi degli . Per garantire il rispetto del quadro giuridico applicabile, il direttore esecutivo formula tale proposta dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione. Le regole specifiche si basano per quanto possibile su opzioni semplificate in materia di costi ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Se del caso, il consiglio di amministrazione garantisce la coerenza con le regole applicabili alle spese di missione del personale statutario.
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