Art. 58
Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente mediante la riserva di reazione rapida
In vigore dal 13 nov 2019
Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente mediante la riserva di reazione rapida
1. Gli Stati membri contribuiscono mediante personale operativo al corpo permanente per mezzo di una riserva di reazione rapida (categoria 4) da attivare per interventi rapidi alle frontiere ai sensi dell', paragrafo 2, e dell', purché il personale operativo nelle categorie 1, 2 e 3 sia già stato pienamente impiegato per l'intervento rapido alle frontiere in questione.
2. Ogni Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità del personale operativo nella consistenza numerica e nei profili corrispondenti stabiliti dal consiglio di amministrazione per l'anno successivo, come previsto all', paragrafo 4, su richiesta dell'Agenzia nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato IV e secondo le modalità definite nel presente articolo. Ogni membro del personale operativo è disponibile per un periodo massimo di quattro mesi nell'arco di un anno civile.
3. L'impiego specifico nell'ambito degli interventi rapidi alle frontiere dalla riserva di reazione rapida ha luogo ai sensi dell', paragrafi 11 e 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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