Art. 59
Revisione del corpo permanente
In vigore dal 13 nov 2019
Revisione del corpo permanente
1. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, basandosi in particolare sulle relazioni di cui all', paragrafo 10, e all', presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione del numero complessivo del personale e della composizione del corpo permanente, valutando anche l'entità dei contributi dei singoli Stati membri al corpo permanente, nonché delle competenze e della professionalità del corpo permanente e della formazione che riceve. Nella revisione si valuta altresì la necessità di mantenere la riserva di reazione rapida nell'ambito del corpo permanente.
Nella revisione sono descritte e considerate le esigenze operative esistenti e potenziali per il corpo permanente in relazione alle capacità di risposta rapida, nonché le circostanze significative che incidono sulle capacità degli Stati membri di contribuire al corpo permanente e l'evoluzione del personale statutario per quanto riguarda la contribuzione dell'Agenzia al corpo permanente.
2. Entro il 29 febbraio 2024, la Commissione presenta, ove necessario, le opportune proposte di modifica degli allegati I, II, III e IV. Qualora non presenti una proposta, la Commissione ne spiega i motivi.
Storico versioni
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