Art. 60
Uffici antenna
In vigore dal 13 nov 2019
Uffici antenna
1. Previo accordo con lo Stato membro ospitante o previa inclusione esplicita di tale possibilità nell'accordo sullo status concluso con il paese terzo ospitante, l'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio di tale Stato membro o paese terzo per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative, anche nel settore del rimpatrio, organizzate dall'Agenzia in tale Stato membro o nella regione vicina, o in tale paese terzo, e per assicurare la gestione efficace delle proprie risorse umane e tecniche. Gli uffici antenna sono istituiti in funzione delle esigenze operative per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative significative nello Stato membro in questione, nella regione vicina o nel paese terzo interessato. Se necessario, tale periodo può essere prorogato.
Prima dell'istituzione di un ufficio antenna sono valutate e calcolate attentamente tutte le conseguenze di bilancio, e i relativi importi sono iscritti preventivamente in bilancio.
2. L'Agenzia e lo Stato membro ospitante o il paese terzo ospitante in cui è istituito l'ufficio antenna prendono gli accordi necessari per offrire all'ufficio antenna le migliori condizioni possibili per adempiere ai suoi compiti. La sede di lavoro del personale impiegato negli uffici antenna è stabilita ai sensi dell', paragrafo 2.
3. Se del caso, gli uffici antenna:
a)
forniscono sostegno operativo e logistico, e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;
b)
forniscono sostegno operativo allo Stato membro o al paese terzo nelle aree operative interessate;
c)
monitorano le attività delle squadre e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;
d)
cooperano con lo Stato membro ospitante o il paese terzo ospitante su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia in tale Stato membro o in tale paese terzo, comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;
e)
forniscono sostegno al funzionario di coordinamento di cui all' ai fini della cooperazione con gli Stati membri partecipanti su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia, e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;
f)
forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché agli osservatori dei diritti fondamentali incaricati di monitorare un'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre dell'Agenzia e le autorità pertinenti dello Stato membro ospitante o del paese terzo ospitante nonché lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;
g)
organizzano il sostegno logistico per l'impiego dei membri delle squadre e l'impiego e l'uso delle attrezzature tecniche;
h)
forniscono ogni altro sostegno logistico necessario nell'area operativa di cui un dato ufficio antenna è responsabile per facilitare il buon svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;
i)
forniscono sostegno al funzionario di collegamento dell'Agenzia, fatti salvi i suoi compiti e le sue funzioni di cui all', al fine di individuare eventuali problemi attuali o futuri per la gestione delle frontiere nell'area di cui un dato ufficio antenna è responsabile, per attuare l'acquis in materia di rimpatrio, e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;
j)
garantiscono la gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine delle attrezzature e qualsiasi sostegno logistico necessario.
4. Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo come capo dell'ufficio antenna. La persona nominata capo dell'ufficio antenna sovrintende ai lavori dell'ufficio e funge da punto di contatto unico con la sede centrale dell'Agenzia.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, decide circa l'istituzione, la composizione, la durata e l'eventuale proroga della durata del funzionamento di un ufficio antenna, tenuto conto del parere della Commissione e dell'accordo dello Stato membro ospitante o dello Stato terzo ospitante.
6. Lo Stato membro ospitante fornisce assistenza all'Agenzia per garantirne la capacità operativa.
7. Il direttore esecutivo riferisce con cadenza trimestrale al consiglio di amministrazione in merito alle attività degli uffici antenna. Le attività degli uffici antenna sono descritte in una sezione distinta della relazione annuale di attività.
Storico versioni
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