Art. 61

Sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente

In vigore dal 13 nov 2019
Sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente 1.   Allo scopo di sostenere lo sviluppo delle risorse umane per garantire il proprio contributo al corpo permanente di cui agli allegati II, III e IV, gli Stati membri hanno diritto di ricevere su base annua fondi sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, erogabili una volta terminato l'esercizio interessato e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. I finanziamenti sono basati su un importo di riferimento ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, se del caso, sono pari: a) al 100 % dell'importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo indicati per l'anno N+2 per il distacco ai sensi dell'allegato II; b) al 37 % dell'importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo effettivamente impiegati ai sensi dell' entro i limiti stabiliti dall'allegato III e ai sensi dell' entro i limiti stabiliti dall'allegato IV, se del caso; c) un pagamento una tantum pari al 50 % dell'importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo assunti dall'Agenzia come personale statutario. Tale pagamento si applica al personale proveniente dai servizi nazionali che non ha svolto più di 15 anni di servizio attivo al momento dell'assunzione da parte dell'Agenzia. 2.   L'importo di riferimento è equivalente allo stipendio base annuale di un agente contrattuale, gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, di cui all' del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione e soggetto a un coefficiente di correzione applicabile nello Stato membro interessato. 3.   Il pagamento annuale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo avviene a condizione che gli Stati membri aumentino conseguentemente gli effettivi complessivi delle loro rispettive guardie di frontiera nazionali attraverso l'assunzione di nuovo personale nel periodo interessato. Le informazioni rilevanti ai fini della rendicontazione sono fornite all'Agenzia nell'ambito dei negoziati bilaterali annuali e verificate tramite la valutazione delle vulnerabilità l'anno successivo. Il pagamento annuale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo avviene per intero in relazione al numero di membri del personale effettivamente impiegati per un periodo consecutivo o non consecutivo di quattro mesi ai sensi dell' entro i limiti stabiliti dall'allegato III e dell' entro i limiti stabiliti dall'allegato IV. Per gli impieghi effettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, i pagamenti sono calcolati proporzionalmente a un periodo di riferimento di quattro mesi. L'Agenzia concede un pagamento anticipato legato ai pagamenti annuali degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo in conformità dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a seguito della presentazione di una richiesta specifica e motivata da parte dello Stato membro contribuente. 4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate sul pagamento annuale e sul controllo delle condizioni applicabili di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali norme comprendono meccanismi per i pagamenti anticipati ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e le modalità dei calcoli proporzionali, incluso nei casi in cui l'impiego del personale tecnico eccederebbe in via eccezionale i contributi nazionali massimi previsti nell'allegato III. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Nell'attuare il sostegno finanziario a norma del presente articolo, l'Agenzia e gli Stati membri garantiscono il rispetto dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento.
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