Art. 54

Corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

In vigore dal 13 nov 2019
Corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea 1.   L'Agenzia comprende un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea con la capacità stabilita nell'allegato I. Il corpo permanente è formato dalle quattro seguenti categorie di personale operativo ai sensi del piano annuale delle disponibilità di cui all'allegato I: a) categoria 1: personale statutario impiegato come membri delle squadre nelle aree operative ai sensi dell', e personale responsabile del funzionamento dell'unità centrale ETIAS; b) categoria 2: personale distaccato a lungo termine presso l'Agenzia dagli Stati membri e facente parte integrante del corpo permanente ai sensi dell'; c) categoria 3: personale degli Stati membri pronto per essere messo a disposizione dell'Agenzia per un impiego di breve durata quale parte integrante del corpo permanente ai sensi dell'; e d) categoria 4: riserva di reazione rapida composta da personale degli Stati membri pronto per essere impiegato, ai sensi dell' ai fini di interventi rapidi alle frontiere ai sensi dell'. 2.   L'Agenzia impiega i membri del corpo permanente in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e delle squadre per il rimpatrio nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere o in qualsiasi altra attività operativa pertinente negli Stati membri o nei paesi terzi. Tali attività possono essere svolte solo previa autorizzazione dello Stato membro o del paese terzo interessato. L'effettiva consistenza numerica del personale del corpo permanente dipende dalle esigenze delle esigenze operative. L'impiego del corpo permanente è complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati membri. 3.   Nel fornire sostegno agli Stati membri, i membri del corpo permanente impiegati come membri delle squadre devono avere la capacità di svolgere compiti di controllo di frontiera o di rimpatrio, compresi i compiti che richiedono i poteri esecutivi previsti dal diritto nazionale pertinente o, nel caso del personale statutario, i compiti che richiedono i poteri esecutivi di cui all', paragrafo 7. I membri del corpo permanente soddisfano i requisiti in materia di formazione specialistica e professionalità di cui all', paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/399 o ad altri strumenti pertinenti. 4.   Sulla base di una proposta del direttore esecutivo e tenuto conto dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia, dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, e sulla base del numero e dei profili del personale di cui l'Agenzia dispone grazie al suo personale statutario e ai distacchi in corso, il consiglio di amministrazione adotta una decisione entro il 31 marzo di ogni anno: a) che definisce i profili e i requisiti per il personale operativo; b) che stabilisce, sulla base delle esigenze operative previste per l'anno successivo, il numero dei membri del personale per ogni profilo specifico delle categorie 1, 2 e 3 del personale che dovranno formare le squadre l'anno successivo; c) che stabilisce ulteriormente i contributi stabiliti negli allegati II e III fissando, per ogni Stato membro, il numero e i profili specifici dei membri del personale da distaccare presso l'Agenzia ai sensi dell' e da designare ai sensi dell' l'anno successivo; d) che specifica ulteriormente i contributi stabiliti nell'allegato IV fissando, per ogni Stato membro, il numero e i profili specifici dei membri del personale da mettere a disposizione l'anno successivo nell'ambito della riserva di reazione rapida in caso di interventi rapidi alle frontiere ai sensi degli ; e) che stabilisce una pianificazione pluriennale indicativa dei profili per gli anni successivi per facilitare la pianificazione a lungo termine dei contributi degli Stati membri e dell'assunzione del personale statutario. 5.   Il personale addetto alle attrezzature tecniche messo a disposizione ai sensi dell' è preso in considerazione quale parte dei contributi forniti dagli Stati membri per gli impieghi di breve durata, ai sensi dell', per l'anno successivo. In vista dell'adozione della pertinente decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato comunica all'Agenzia l'intenzione di utilizzare le attrezzature tecniche, con il personale corrispondente, entro la fine di gennaio di ogni anno. 6.   Ai fini dell', l'Agenzia sviluppa e provvede alle strutture di comando e controllo per l'effettivo impiego del corpo permanente nel territorio di paesi terzi. 7.   L'Agenzia può assumere un numero sufficiente di membri del personale statutario, che può coprire il 4 % del numero totale dei membri del corpo permanente quale indicato nell'allegato I per svolgere funzioni di sostegno o monitoraggio per l'istituzione del corpo permanente, la pianificazione e la gestione delle sue operazioni e l'acquisto delle attrezzature proprie dell'Agenzia. 8.   I membri del personale di cui al paragrafo 7 e del personale responsabile del funzionamento dell'unità centrale ETIAS non sono impiegati in quanto membri delle squadre, ma sono comunque conteggiati come personale di categoria 1 ai fini dell'allegato I.
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