Art. 64

Parco attrezzature tecniche

In vigore dal 13 nov 2019
Parco attrezzature tecniche 1.   L'Agenzia crea e conserva registri centralizzati del parco attrezzature tecniche comprendente l'attrezzatura di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e l'attrezzatura in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per le sue attività operative. 2.   L'attrezzatura di proprietà esclusiva dell'Agenzia è pienamente disponibile ai fini dell'impiego in qualunque momento. 3.   L'attrezzatura detenuta in comproprietà dall'Agenzia per una quota superiore al 50 % è anch'essa disponibile ai fini dell'impiego conformemente a un accordo tra uno Stato membro e l'Agenzia, concluso a norma dell', paragrafo 5. 4.   L'Agenzia assicura la compatibilità e l'interoperabilità dell'attrezzatura elencata nel parco attrezzature tecniche. 5.   Ai fini del paragrafo 4 l'Agenzia, in stretta cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, definisce gli standard tecnici per l'attrezzatura che dev'essere impiegata nelle attività dell'Agenzia, se necessario. L'attrezzatura acquistata dall'Agenzia, in proprietà esclusiva o in comproprietà, e l'attrezzatura di proprietà degli Stati membri elencata nel parco attrezzature tecniche rispetta i suddetti standard. 6.   Su proposta del direttore esecutivo, tenuto conto dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia e dei risultati delle valutazioni delle vulnerabilità, il consiglio di amministrazione decide, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero minimo di attrezzature tecniche richieste in vista del fabbisogno dell'Agenzia dell'anno successivo, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di operazioni congiunte, l'impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, gli interventi rapidi alle frontiere, le attività nel settore del rimpatrio, inclusi le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio. Le attrezzature proprie dell'Agenzia sono incluse nel numero minimo di attrezzature tecniche. Tale decisione stabilisce le norme relative all'impiego delle attrezzature tecniche nelle attività operative. Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per tali operazioni, l'Agenzia rivede tale numero minimo in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri. 7.   Il parco attrezzature tecniche è composto da un numero minimo di attrezzature identificate come necessarie all'Agenzia per tipo di attrezzatura tecnica. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate nell'ambito di operazioni congiunte, impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio. 8.   Il parco attrezzature tecniche comprende una riserva di attrezzatura di reazione rapida che contiene un numero limitato di attrezzature necessarie per eventuali interventi rapidi alle frontiere. I contributi degli Stati membri alla riserva di attrezzatura di reazione rapida sono programmati conformemente ai negoziati e agli accordi annuali bilaterali di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Relativamente all'attrezzatura indicata nell'elenco delle attrezzature di tale riserva, gli Stati membri non possono invocare la situazione eccezionale di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Le attrezzature indicate in tale elenco, insieme ai necessari esperti e al personale tecnico, sono inviate a destinazione dallo Stato membro interessato, ai fini dell'impiego, quanto prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla data in cui viene stabilito di comune accordo il piano operativo. L'Agenzia contribuisce a tale riserva con l'attrezzatura a sua disposizione di cui all', paragrafo 1. 9.   Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche. Questo loro contributo e l'impiego delle attrezzature tecniche per operazioni specifiche sono pianificati sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui l'attrezzatura rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, rendono disponibile ai fini dell'impiego l'attrezzatura tecnica, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Qualora uno Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui all', paragrafo 1. La richiesta dell'Agenzia è inoltrata almeno 45 giorni prima dell'impiego previsto per l'attrezzatura tecnica di grande rilievo e 30 giorni prima dell'impiego previsto per l'altra attrezzatura. L'apporto al parco attrezzatura tecnica è soggetto a revisione annua. 10.   Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide su base annua le regole riguardanti l'attrezzatura tecnica, compreso il numero minimo complessivo richiesto per tipo di attrezzatura tecnica e le modalità di impiego e di rimborso dei costi, così come il numero limitato di attrezzature tecniche per la riserva di attrezzatura di reazione rapida. Per motivi di bilancio, la decisione è adottata dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. 11.   Se ha luogo un'operazione di intervento rapido alle frontiere, l', paragrafo 15, si applica di conseguenza. 12.   Ove necessità impreviste di attrezzatura tecnica per un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere emergano dopo la fissazione del numero minimo di attrezzature tecniche, e tali necessità non possano essere soddisfatte ricorrendo al parco attrezzature tecniche o alla riserva di attrezzatura di reazione rapida, gli Stati membri, laddove possibile, mettono a disposizione dell'Agenzia ai fini dell'impiego, su richiesta di quest'ultima e su una base ad hoc, l'attrezzatura tecnica necessaria. 13.   Il direttore esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione circa la composizione e l'impiego dell'attrezzatura che fa parte del parco attrezzatura tecnica. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature tecniche richieste per il parco, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide con urgenza l'ordine di priorità nell'impiego dell'attrezzatura tecnica e adotta opportune misure per correggere le carenze. Il consiglio di amministrazione comunica alla Commissione le carenze e le misure che ha adottato. La Commissione ne informa successivamente il Parlamento europeo e il Consiglio, esprimendo altresì la propria valutazione. 14.   Gli Stati membri registrano nel parco attrezzatura tecnica tutti i mezzi di trasporto e l'attrezzatura operativa acquistati nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) o, se del caso, nell'ambito di qualsiasi altro futuro finanziamento specifico dell'Unione messo a disposizione degli Stati membri con il chiaro obiettivo di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia. Tale attrezzatura tecnica rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un determinato anno. Su richiesta fatta dall'Agenzia nell'ambito dei negoziati bilaterali annuali, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia ai fini dell'impiego l'attrezzatura tecnica cofinanziata nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna o nell'ambito di qualsiasi altro futuro finanziamento specifico dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo. Ciascuna attrezzatura è messa a disposizione per un periodo massimo di quattro mesi conformemente a quanto previsto nell'ambito dei negoziati bilaterali annuali. Gli Stati membri possono decidere di impiegare la rispettiva attrezzatura oltre il periodo di quattro mesi. Nel caso di un'attività operativa di cui all' o 42 del presente regolamento, gli Stati membri non possono far valere la situazione eccezionale di cui al paragrafo 9 del presente articolo. 15.   L'Agenzia gestisce il registro del parco attrezzatura tecnica come segue: a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione; b) classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro); c) numero complessivo delle attrezzature necessarie; d) requisiti relativi all'equipaggio, se applicabile; e) altre informazioni quali dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche o altre informazioni necessarie per un uso appropriato dell'attrezzatura; f) menzione indicante se l'attrezzatura è stata finanziata con fondi dell'Unione. 16.   L'Agenzia finanzia al 100 % l'impiego dell'attrezzatura tecnica rientrante nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'impiego di attrezzatura tecnica che non rientra in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del 100 % delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano detta attrezzatura tecnica.
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