Art. 53
Interventi di rimpatrio
In vigore dal 13 nov 2019
Interventi di rimpatrio
1. Nei casi in cui uno Stato membro debba affrontare oneri nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di rimpatriandi, l'Agenzia fornisce, di propria iniziativa e con l'accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio nello Stato membro ospitante di squadre per il rimpatrio che forniscono assistenza nell'attuazione delle procedure di rimpatrio e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante.
L' si applica anche alle operazioni di rimpatrio organizzate o coordinate dall'Agenzia nell'ambito di interventi di rimpatrio.
2. Nei casi in cui uno Stato membro sia soggetto a sfide specifiche e sproporzionate nell'attuazione del suo obbligo di rimpatrio di persone soggette a espulsione, l'Agenzia fornisce, di propria iniziativa con l'accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio rapido nello Stato membro ospitante di squadre per il rimpatrio che forniscono assistenza nell'attuazione delle procedure di rimpatrio e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante.
3. Nel contesto di un intervento di rimpatrio il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri partecipanti. Si applicano le disposizioni dell' mutatis mutandis.
4. Il direttore esecutivo adotta una decisione sul piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione.
5. L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio dal proprio bilancio, ai sensi delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.
Storico versioni
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