Art. 50
Operazioni di rimpatrio
In vigore dal 13 nov 2019
Operazioni di rimpatrio
1. Senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, che restano di esclusiva responsabilità degli Stati membri, l'Agenzia fornisce agli Stati membri assistenza tecnica e operativa e assicura il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni e l'organizzazione di rimpatri su voli di linea o con altri mezzi di trasporto. L'Agenzia può, di propria iniziativa, con l'accordo dello Stato membro interessato, coordinare o organizzare operazioni di rimpatrio.
2. Gli Stati membri forniscono, mediante la piattaforma di cui all', paragrafo 1, i dati operativi sui rimpatri che sono necessari all'Agenzia per valutare le esigenze in materia di rimpatrio, e informano l'Agenzia della loro pianificazione indicativa del numero di rimpatriandi e dei paesi terzi di rimpatrio relativamente alle pertinenti operazioni di rimpatrio nazionali, e delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia predispone e tiene aggiornato un piano operativo dinamico inteso a fornire agli Stati membri che ne facciano richiesta l'assistenza e il rinforzo operativi necessari, anche in termini di attrezzatura tecnica. L'Agenzia può, di propria iniziativa, con l'accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta di uno Stato membro, inserire nel piano operativo dinamico le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle esigenze. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo dinamico. Lo Stato membro interessato conferma all'Agenzia che tutti i rimpatriandi interessati da un'operazione di rimpatrio organizzata o coordinata dall'Agenzia sono destinatari di una decisione esecutiva di rimpatrio.
Qualora siano impiegati membri di squadre, essi devono consultare il Sistema Informativo Schengen, prima del rimpatrio di qualsiasi persona soggetta a espulsione, per verificare se la decisione di rimpatrio di tale soggetto sia stata sospesa o se la sua esecuzione sia stata rinviata.
Il piano operativo dinamico comprende gli elementi necessari per effettuare l'operazione di rimpatrio, tra cui quelli relativi al rispetto dei diritti fondamentali, e fa riferimento, tra l'altro, ai pertinenti codici di condotta, come pure alle procedure di monitoraggio, alla rendicontazione e al meccanismo per le denunce.
3. L'Agenzia può fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e può altresì, di propria iniziativa e con l'accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta degli Stati membri partecipanti, assicurare il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri sono forniti da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio mediante prelevamento»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento, l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi e la dignità del rimpatriando siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore per i rimpatri forzati facente parte del gruppo istituito ai sensi dell' o del sistema di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.
4. Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano di rimpatrio per le operazioni di rimpatrio mediante prelevamento. Il direttore esecutivo e ogni Stato membro partecipante concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.
Il piano di rimpatrio per le operazioni di rimpatrio mediante prelevamento è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione delle operazioni di rimpatrio mediante prelevamento.
5. Ciascuna operazione di rimpatrio organizzata o coordinata dall'Agenzia è monitorata ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato è svolto dall'osservatore per i rimpatri forzati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e riguarda l'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio. L'osservatore per i rimpatri forzati presenta una relazione su ogni operazione di rimpatrio forzato al direttore esecutivo, al responsabile dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Se del caso, è assicurato un seguito adeguato da parte, rispettivamente, del direttore esecutivo e delle autorità nazionali competenti.
6. Qualora nutra preoccupazioni circa il rispetto dei diritti fondamentali in qualsiasi fase di un'operazione di rimpatrio, l'Agenzia le comunica agli Stati membri partecipanti e alla Commissione.
7. Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni di rimpatrio e trasmette ogni sei mesi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione dettagliata su tutte le operazioni di rimpatrio effettuate nel semestre precedente, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle future operazioni di rimpatrio. Il direttore esecutivo inserisce tale analisi nella relazione annuale di attività dell'Agenzia.
8. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio mediante il proprio bilancio, ai sensi delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi.
Storico versioni
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