Art. 52
Squadre per il rimpatrio
In vigore dal 13 nov 2019
Squadre per il rimpatrio
1. L'Agenzia può inviare, di propria iniziativa e con l'accordo dello Stato membro interessato o su richiesta di tale Stato membro, squadre per il rimpatrio. L'Agenzia può inviare tali squadre durante un intervento di rimpatrio, nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o nella misura necessaria per fornire assistenza tecnica e operativa supplementare nel settore del rimpatrio. Ove necessario, le squadre per il rimpatrio possono comprendere anche agenti con competenze specifiche nella protezione dei minori.
2. L', paragrafi da 2 a 5, e gli si applicano, mutatis mutandis, alle squadre per il rimpatrio.
Storico versioni
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