Art. 37

Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne

In vigore dal 13 nov 2019
Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne 1.   Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a sfide imminenti, comprese l'immigrazione illegale, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera, o di fornirgli maggiore assistenza tecnica e operativa, per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne. Nell'ambito di tale richiesta, uno Stato membro può anche indicare i profili del personale operativo necessario per l'operazione congiunta in questione, compreso il personale che possiede poteri esecutivi, a seconda dei casi. 2.   Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sfide specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio in determinati punti delle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare nel territorio di tale Stato membro senza autorizzazione, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante. 3.   Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri per operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. Le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere sono preceduti da un'analisi dei rischi completa, affidabile e aggiornata che consenta all'Agenzia di stabilire un ordine di priorità per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere proposti, tenendo conto del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna ai sensi dell' e della disponibilità di risorse. 4.   Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale. Tali operazioni possono comprendere funzioni di guardia costiera e la prevenzione della criminalità transfrontaliera, concentrandosi sulla lotta al traffico di migranti o alla tratta di esseri umani e sulla gestione della migrazione, in particolare l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio.
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