Art. 109

Responsabile dei diritti fondamentali

In vigore dal 13 nov 2019
Responsabile dei diritti fondamentali 1.   Il consiglio di amministrazione nomina un responsabile dei diritti fondamentali, sulla base di un elenco di tre candidati previa consultazione del forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone delle qualifiche, della conoscenza specialistica e dell'esperienza professionale necessarie nel settore dei diritti fondamentali. 2.   Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i seguenti compiti: a) contribuire alla strategia dell'Agenzia in materia di diritti fondamentali e al relativo piano d'azione, anche formulando raccomandazioni volte a migliorarli; b) monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia, anche svolgendo indagini su qualsiasi sua attività; c) promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia; d) fornire consulenza all'Agenzia, ove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività dell'Agenzia senza ritardare tali attività; e) fornire pareri in merito ai piani operativi per le attività operative dell'Agenzia e ai progetti pilota e di assistenza tecnica nei paesi terzi; f) formulare pareri sugli accordi di lavoro; g) effettuare visite in loco durante eventuali operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, progetti pilota, l'impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, operazioni o interventi di rimpatrio, anche nei paesi terzi; h) provvedere al segretariato del forum consultivo; i) informare il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività dell'Agenzia; j) selezionare e gestire gli osservatori dei diritti fondamentali; k) svolgere qualsiasi altro compito, ove previsto dal presente regolamento. Il segretariato di cui al primo comma, lettera h), riceve istruzioni direttamente dal forum consultivo. 3.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera j), il responsabile dei diritti fondamentali provvede in particolare a: a) designare gli osservatori dei diritti fondamentali; b) assegnare agli osservatori dei diritti fondamentali operazioni e attività come previsto all', paragrafo 3; c) nominare, tra gli osservatori dei diritti fondamentali, gli osservatori per i rimpatri forzati della riserva di cui all'; d) garantire che gli osservatori dei diritti fondamentali siano adeguatamente formati; e) riferire al direttore esecutivo in merito a possibili violazioni dei diritti fondamentali segnalategli dagli osservatori dei diritti fondamentali, ove il responsabile dei diritti fondamentali lo ritenga necessario. Il direttore esecutivo risponde al responsabile dei diritti fondamentali in merito al modo in cui sono state affrontate le preoccupazioni relative a possibili violazioni dei diritti fondamentali di cui al primo comma, lettera e). Il responsabile dei diritti fondamentali può affidare qualsiasi compito di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a i) e k), a uno degli osservatori dei diritti fondamentali. 4.   Le norme speciali applicabili al responsabile dei diritti fondamentali sono stabilite dal consiglio di amministrazione al fine di garantire che il responsabile dei diritti fondamentali e il suo personale siano indipendenti nell'espletamento delle loro funzioni. Il responsabile dei diritti fondamentali rende direttamente conto al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Il consiglio di amministrazione garantisce che sia dato seguito alle raccomandazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Inoltre, il responsabile dei diritti fondamentali pubblica una relazione annuale sulle sue attività e sulla portata del rispetto dei diritti fondamentali di tutte le attività dell'Agenzia. Tali relazioni includono informazioni sul meccanismo di denuncia e sull'attuazione della strategia sui diritti fondamentali. 5.   L'Agenzia garantisce che il responsabile dei diritti fondamentali sia in grado di agire in modo autonomo e indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone di risorse umane e finanziarie sufficienti e adeguate, necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Il responsabile dei diritti fondamentali seleziona il suo personale che riferisce esclusivamente a esso. 6.   Il responsabile dei diritti fondamentali è assistito da un responsabile aggiunto. Il responsabile aggiunto dei diritti fondamentali è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di tre candidati presentati dal responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile aggiunto dei diritti fondamentali dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali ed è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o indisponibilità del responsabile dei diritti fondamentali, il responsabile aggiunto assume i suoi doveri e le sue responsabilità. 7.   Il responsabile dei diritti fondamentali ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.
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