Art. 115
Bilancio
In vigore dal 13 nov 2019
Bilancio
1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'agenzia comprendono:
a)
un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
b)
un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi che stabiliscono il loro contributo finanziario;
c)
un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie dell'Agenzia di cui all' e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;
d)
i compensi per i servizi forniti;
e)
ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono le proprie spese per l'amministrazione, le infrastrutture, il funzionamento e il personale.
3. Il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
4. Le entrate e le spese risultano in pareggio.
5. Sulla base del progetto di stato di previsione predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, che comprende una tabella provvisoria dell'organico. Il consiglio di amministrazione lo trasmette, come parte del progetto di documento unico di programmazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico corredato del programma preliminare di lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno.
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
8. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Agenzia.
10. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
11. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Questo diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti.
12. Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.
13. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (47).
14. Per finanziare interventi rapidi alle frontiere e interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 2 % della dotazione prevista congiuntamente per le operazioni congiunte alle frontiere esterne e le attività operative nel settore del rimpatrio. Dopo la fine di ogni mese, il direttore esecutivo può decidere di riassegnare un importo equivalente a un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in riserva ad altre attività operative dell'Agenzia. In tal caso, il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione.
15. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
Storico versioni
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