Art. 120
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 13 nov 2019
Disposizioni finanziarie
Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione. In tale contesto, il consiglio di amministrazione adotta regole finanziarie specifiche applicabili alle attività dell'Agenzia nel settore della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio.
Storico versioni
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