Art. 121

Valutazione

In vigore dal 13 nov 2019
Valutazione 1.   Fatto salvo l', entro il 5 dicembre 2023, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi: a) i risultati conseguiti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato, alle sue risorse e ai suoi compiti; b) l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti; c) la cooperazione tra agenzie a livello europeo, compresa l'attuazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera; d) l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia; e) le implicazioni finanziarie di tali modifiche; f) il funzionamento del corpo permanente e, a partire dalla seconda valutazione, il numero complessivo dei suoi effettivi e la sua composizione; g) il livello di formazione, competenza specializzata e professionalità del corpo permanente. La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui sono stati osservati la Carta dei diritti fondamentali e il pertinente diritto dell'Unione nell'applicazione del presente regolamento. 2.   La valutazione esamina anche l'attrattiva dell'Agenzia in quanto datore di lavoro per l'assunzione di personale statutario, al fine di garantire la qualità dei candidati e l'equilibrio geografico. 3.   Nell'effettuare la valutazione la Commissione consulta le parti interessate, compresi il forum consultivo e la FRA. 4.   La Commissione trasmette relazioni di valutazione, corredate delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento. Le relazioni di valutazione e le conclusioni sulle relazioni sono rese pubbliche. Gli Stati membri e l'Agenzia forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione. Se necessario, le relazioni di valutazione sono corredate di proposte legislative. 5.   Entro il 1o dicembre 2021 e, in seguito, ogni due anni, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di Eurosur. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per redigere tali relazioni. 6.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce una valutazione globale di Eurosur corredata, se necessario, di proposte appropriate per migliorarne il funzionamento. Gli Stati membri e l'Agenzia forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione globale di cui al primo comma. Nell'effettuare la valutazione globale di cui al primo comma la Commissione consulta le parti interessate, compresi il forum consultivo e la FRA.
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Valutazione (Art. 121 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo