Art. 117
Lotta antifrode
In vigore dal 13 nov 2019
Lotta antifrode
1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illegali, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione da parte dell'Agenzia.
3. L'OLAF può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, ai sensi delle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (48), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati dall'Agenzia.
4. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli accordi di lavoro con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti, l'OLAF e l'EPPO a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
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