Art. 76

Ruolo della Commissione nella cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 13 nov 2019
Ruolo della Commissione nella cooperazione con i paesi terzi 1.   La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, dell'Agenzia, di FRA e del Garante europeo della protezione dei dati, redige un modello di accordo sullo status in relazione alle attività condotte sul territorio di paesi terzi. 2.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e l'Agenzia, elabora le disposizioni tipo per lo scambio di informazioni nell'ambito di Eurosur ai sensi degli , paragrafo 2, e 72, paragrafo 2. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia e di altri organi, uffici o agenzie dell'Unione pertinenti, tra cui la FRA e il Garante europeo della protezione dei dati, elabora un modello per gli accordi di lavoro di cui all', paragrafo 4. Tale modello include disposizioni relative ai diritti fondamentali e alle garanzie in materia di protezione dei dati che vertono su misure pratiche. 3.   Prima che sia concluso un nuovo accordo bilaterale o multilaterale di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il progetto di disposizioni relative alla gestione delle frontiere e ai rimpatri. Gli Stati membri interessati notificano le disposizioni di tali accordi, esistenti o nuovi, bilaterali o multilaterali, relative alla gestione delle frontiere e ai rimpatri alla Commissione che ne informa il Consiglio e l'Agenzia. 4.   Prima che siano approvati dal consiglio di amministrazione gli accordi operativi tra l'Agenzia e le autorità competenti di paesi terzi sono notificati dall'Agenzia alla Commissione, che dà l'autorizzazione preventiva. Prima della conclusione di un accordo di lavoro, l'Agenzia informa il Parlamento europeo, fornendo informazioni dettagliate riguardo alle parti dell'accordo di lavoro e al contenuto previsto. 5.   L'Agenzia notifica alla Commissione i piani operativi di cui all', paragrafo 3. Qualunque decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi ai sensi dell' è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è tenuto informato tempestivamente e in modo esaustivo su tali attività.
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