Art. 77
Funzionari di collegamento nei paesi terzi
In vigore dal 13 nov 2019
Funzionari di collegamento nei paesi terzi
1. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti appartenenti al proprio personale statutario e altri esperti in qualità di funzionari di collegamento, i quali beneficiano della massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Essi appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (UE) 2019/1240. Con decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può stabilire i profili specifici per i funzionari di collegamento, in funzione delle esigenze operative riguardo al paese terzo in questione.
2. Nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, è data priorità all'invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, in base a un'analisi dei rischi, paesi di origine o di transito per l'immigrazione illegale. L'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da tali paesi terzi secondo un criterio di reciprocità. Il consiglio di amministrazione adotta, su base annuale, l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'invio dei funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.
3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione illegale e al rimpatrio di rimpatriandi, anche fornendo assistenza tecnica per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio. Tali compiti sono svolti nel rispetto del diritto dell'Unione e rispettano i diritti fondamentali. I funzionari di collegamento dell'Agenzia si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione, con gli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2019/1240 e, se del caso, con le missioni e operazioni PSDC di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettera j). Ove possibile, gli uffici loro assegnati si trovano negli stessi locali delle delegazioni dell'Unione.
4. Nei paesi terzi in cui non invia funzionari di collegamento per i rimpatri, l'Agenzia può sostenere uno Stato membro ai fini dell'invio di un funzionario di collegamento per i rimpatri, il quale presta supporto sia agli Stati membri che alle attività dell'Agenzia, ai sensi dell'.
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