Art. 80

Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali

In vigore dal 13 nov 2019
Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali 1.   La guardia di frontiera e costiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta e il diritto internazionale pertinente, compresi la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, la convenzione sui diritti del fanciullo e gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia, con il contributo del responsabile dei diritti fondamentali e fatta salva la sua approvazione, elabora, attua e sviluppa ulteriormente una strategia e un piano d'azione in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le sue attività. 2.   Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea provvede affinché nessuno, in violazione del principio di non respingimento, sia obbligato a sbarcare, obbligato a entrare o condotto in un paese o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità di un paese nel quale esista, tra le altre cose, un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, o nel quale sussista un rischio di espulsione, di allontanamento, di estradizione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento. 3.   Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea prende in considerazione le particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità, e affronta tali esigenze nell'ambito del proprio mandato. La guardia e di frontiera e costiera europea presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore. 4.   Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo di cui all' e delle relazioni del responsabile dei diritti fondamentali.
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