Art. 13
Punti di contatto nazionale
In vigore dal 13 nov 2019
Punti di contatto nazionale
1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la comunicazione con l'Agenzia su tutte le questioni attinenti alle attività della stessa, fatto salvo il ruolo dei centri nazionali di coordinamento. Il punto di contatto nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento e assicura la divulgazione tempestiva di tutte le informazioni dall'Agenzia a tutte le autorità pertinenti dello Stato membro interessato, in particolare ai membri del consiglio di amministrazione e del centro nazionale di coordinamento.
2. Gli Stati membri possono designare fino a due membri da assegnare quali funzionari di collegamento presso l'Agenzia in rappresentanza del loro punto di contatto nazionale. I funzionari di collegamento agevolano la comunicazione tra il punto di contatto nazionale e l'Agenzia e possono, se necessario, partecipare alle riunioni pertinenti.
3. L'Agenzia mette a disposizione, nella sua sede, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento dei compiti dei funzionari di collegamento. Tutte le altre spese connesse all'impiego dei funzionari di collegamento sono a carico dello Stato membro. Il consiglio di amministrazione specifica le norme e le condizioni dell'impiego, nonché le norme riguardanti il sostegno adeguato richiesto.
Storico versioni
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