Art. 11

Dovere di leale collaborazione

In vigore dal 13 nov 2019
Dovere di leale collaborazione L'Agenzia, le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera e le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatri, hanno il dovere di collaborare lealmente e l'obbligo di scambiarsi informazioni.
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