Art. 3

Gestione europea integrata delle frontiere

In vigore dal 13 nov 2019
Gestione europea integrata delle frontiere 1.   La gestione europea integrata delle frontiere comprende i seguenti elementi: a) controllo di frontiera, comprese misure volte ad agevolare l'attraversamento legale delle frontiere e, se del caso: misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo; e meccanismi e procedure per l'identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e che consentano l'identificazione delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiedere protezione, la fornitura di informazioni a tali persone e la presa in carico delle stesse; b) operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare; c) analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne; d) scambio di informazioni e cooperazione tra gli Stati membri nei settori contemplati dal presente regolamento, nonché lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, incluso il sostegno coordinato dalla medesima Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; e) cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le autorità responsabili del rimpatrio di ciascuno Stato membro, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, inclusa, se del caso, la cooperazione con gli organi nazionali incaricati di tutelare i diritti fondamentali; f) cooperazione tra le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione nei settori contemplati dal presente regolamento, anche tramite lo scambio regolare di informazioni; g) cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e/o di transito dell'immigrazione illegale; h) misure tecniche e operative nello spazio Schengen che sono connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare l'immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; i) il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro; j) l'uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala; k) un meccanismo di controllo della qualità, in particolare il meccanismo di valutazione Schengen, la valutazione delle vulnerabilità ed eventuali meccanismi nazionali, per garantire l'applicazione del diritto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere; l) meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell'Unione. 2.   I diritti fondamentali, l'istruzione e la formazione, nonché la ricerca e l'innovazione, sono elementi generali dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.
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