Art. 87
Finalità del trattamento dei dati personali
In vigore dal 13 nov 2019
Finalità del trattamento dei dati personali
1. L'Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:
a)
svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione di cui agli articoli da 37 a 40;
b)
svolgimento dei suoi compiti di sostegno agli Stati membri e ai paesi terzi nelle attività precedenti al rimpatrio e di rimpatrio, di fornitura di sistemi di gestione dei rimpatri, così come di coordinamento o di organizzazione di operazioni di rimpatrio e di apporto di assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi ai sensi dell';
c)
facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e i seguenti organi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali: l'EASO, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'EFCA, l'EMSA, l'AESA e il gestore di EATMN, ai sensi dell';
d)
facilitazione dello scambio di informazioni con le autorità di contrasto degli Stati membri, Europol o Eurojust ai sensi dell';
e)
analisi dei rischi da parte dell'Agenzia ai sensi dell';
f)
svolgimento dei suoi compiti nell'ambito di Eurosur ai sensi dell';
g)
gestione del sistema FADO ai sensi dell';
h)
compiti amministrativi.
2. Gli Stati membri e le loro autorità di contrasto, la Commissione, il SEAE e gli organi, uffici e agenzie dell'Unione e le organizzazioni interazionali di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), che forniscano dati personali all'Agenzia stabiliscono la o le finalità per cui tali dati devono essere trattati, ai sensi del paragrafo 1. L'Agenzia può decidere di trattare tali dati personali per una finalità diversa, sempre prevista dal paragrafo 1 solo caso per caso, dopo aver stabilito che tale trattamento per una finalità diversa è compatibile con la finalità iniziale per la quale sono stati raccolti i dati e se autorizzata dal fornitore dei dati personali. L'Agenzia conserva registrazioni scritte di una valutazione della compatibilità caso per caso.
3. L'Agenzia, gli Stati membri e le loro autorità di contrasto, la Commissione, il SEAE e gli organi, uffici e agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), possono indicare, al momento della trasmissione di dati personali, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano i destinatari. I destinatari si conformano a tali limitazioni.
Storico versioni
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