Art. 88

Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, le operazioni di rimpatrio, gli interventi di rimpatrio, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere e gli impieghi delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione

In vigore dal 13 nov 2019
Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, le operazioni di rimpatrio, gli interventi di rimpatrio, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere e gli impieghi delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione 1.   Prima di ogni operazione congiunta, operazione di rimpatrio, gli interventi di rimpatrio, progetto pilota, intervento rapido alle frontiere o impiego di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, l'Agenzia e lo Stato membro ospitante stabiliscono in modo trasparente le responsabilità relative al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati. Qualora la finalità e i mezzi del trattamento siano stabiliti congiuntamente dall'Agenzia e dallo Stato membro ospitante, questi ultimi sono, mediante la conclusione di un accordo interno, contitolari del trattamento. Per i fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f), l'Agenzia tratta esclusivamente le seguenti categorie di dati personali raccolti dagli Stati membri, dai membri delle squadre, dal suo personale o dall'EASO, che le sono stati trasmessi nel contesto di operazioni congiunte, operazioni di rimpatrio, interventi di rimpatrio, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, e impieghi di squadre di sostegno per la gestione della migrazione: a) dati personali di persone che attraversano le frontiere esterne senza autorizzazione; b) dati personali necessari a confermare l'identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi nell'ambito delle attività di rimpatrio, compresi gli elenchi di passeggeri; c) numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi e degli aerei, che sono legati alle persone di cui alla lettera a) e sono necessari per analizzare le rotte e i metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione illegale. 2.   I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati dall'Agenzia nei seguenti casi: a) quando la trasmissione di tali dati alle autorità dei pertinenti Stati membri responsabili del controllo delle frontiere, della migrazione, dell'asilo o dei rimpatri o ai pertinenti organi, uffici e agenzie dell'Unione è necessaria per l'adempimento dei loro compiti ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale; b) quando la trasmissione di tali dati alle autorità dei pertinenti Stati membri, ai pertinenti organi, uffici e agenzie dell'Unione, ai paesi terzi di rimpatrio o alle pertinenti organizzazioni internazionali è necessaria per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, o per permettere o facilitare il rimpatrio; c) quando ciò è necessario per l'elaborazione delle analisi dei rischi.
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