Art. 90

Trattamento dei dati personali operativi

In vigore dal 13 nov 2019
Trattamento dei dati personali operativi 1.   Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell', paragrafo 1, lettera q), del presente regolamento, tratti dati personali che ha raccolto durante il monitoraggio dei flussi migratori, lo svolgimento di analisi dei rischi o durante le operazioni volte a identificare persone sospettate di criminalità transfrontaliera, l'Agenzia tratta tali dati personali ai sensi del capo IX del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali trattati a tale scopo, compresi numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi o degli aerei, sono relativi a persone fisiche sospettate, sulla base di fondati motivi, dalle autorità competenti degli Stati membri, da Europol, da Eurojust o dall'Agenzia di coinvolgimento nella criminalità transfrontaliera. Tali dati personali possono includere dati personali riguardanti le vittime o i testimoni laddove integrino i dati personali sulle persone sospettate trattati dall'Agenzia ai sensi del presente articolo. 2.   L'Agenzia scambia soltanto i dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo con: a) Europol o Eurojust, qualora siano strettamente necessari allo svolgimento dei rispettivi mandati e ai sensi dell'; b) le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, qualora siano strettamente necessari a tali autorità al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire gravi forme di criminalità transfrontaliera.
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