Art. 91
Conservazione dei dati
In vigore dal 13 nov 2019
Conservazione dei dati
1. L'Agenzia cancella i dati personali non appena essi sono stati trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri, ad altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e, in particolare, all'EASO o sono stati trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali o utilizzati per l'elaborazione di analisi dei rischi. Il periodo di conservazione dei dati non supera in nessun caso i 90 giorni dalla data della loro raccolta. Nei risultati delle analisi dei rischi, i dati sono resi anonimi.
2. I dati personali trattati allo scopo di svolgere compiti attinenti al rimpatrio sono cancellati non appena sia stato conseguito lo scopo per il quale sono stati raccolti e al più tardi 30 giorni dopo il termine di tali compiti.
3. I dati personali operativi trattati ai fini dell' sono cancellati non appena l'Agenzia abbia conseguito lo scopo per il quale sono stati raccolti. L'Agenzia riesamina costantemente la necessità di conservare tali dati, in particolare i dati personali delle vittime e dei testimoni. In ogni caso, l'Agenzia riesamina la necessità di conservare tali dati entro tre mesi dall'avvio del trattamento iniziale degli stessi, e successivamente ogni sei mesi. L'Agenzia decide in merito alla conservazione continuativa dei dati personali, in particolare i dati personali delle vittime e dei testimoni, fino alla successiva revisione, solo se tale conservazione è ancora necessaria per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia di cui all'.
4. Il presente articolo non si applica ai dati personali raccolti nell'ambito del sistema FADO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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