Art. 85
Responsabilità penale dei membri delle squadre
In vigore dal 13 nov 2019
Responsabilità penale dei membri delle squadre
Fatto salvo l', durante un'operazione congiunta, un progetto pilota, l'impiego di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, i membri delle squadre, ivi compreso il personale statutario, sono assimilati, nel territorio dello Stato membro ospitante, al personale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere.
Storico versioni
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