Art. 41 · Azioni proposte alle frontiere esterne

Art. 41

Azioni proposte alle frontiere esterne

In vigore dal 13 nov 2019
Azioni proposte alle frontiere esterne 1.   Sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità o quando a una o più sezioni di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto critico e tenuto conto degli elementi pertinenti dei piani di emergenza dello Stato membro, dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia e del livello «analisi» del quadro situazionale europeo, il direttore esecutivo raccomanda allo Stato membro interessato di richiedere all'Agenzia di avviare, effettuare o adeguare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o qualsiasi altra azione dell'Agenzia prevista all'. 2.   Lo Stato membro interessato risponde alla raccomandazione del direttore esecutivo di cui al paragrafo 1 entro sei giorni lavorativi. In caso di risposta negativa alla raccomandazione, lo Stato membro fornisce anche le motivazioni della risposta. Il direttore esecutivo comunica senza indugio al consiglio di amministrazione e alla Commissione le azioni raccomandate e le motivazioni della risposta negativa, affinché sia valutata l'eventuale necessità di un'azione urgente a norma dell'.
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